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PREAMBOLO
Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 con
le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999 e il 26 ottobre 2002
L’avvocato esercita la propria attività in
piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti
e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi
e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento
per i fini della giustizia.
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato
vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione,
nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani
e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla
libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa;
assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione
e la tutela di questi valori.
I PRINCIPI GENERALI
ART. 1. - Ambito di applicazione. – Le norme
deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella
loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti
dei terzi.
ART. 2. - Potestà disciplinare. – Spetta
agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni
adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener
conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze,
soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
ART. 3. - Volontarietà dell’azione. – La
responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei
doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento
la sanzione deve essere unica.
ART. 4. - Attività all’estero
e attività in Italia dello straniero. – Nell’esercizio
di attività professionali all’estero, che siano consentite
dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto
al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta
l’attività.
Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale
in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle
norme deontologiche italiane.
ART. 5. - Doveri di probità,
dignità e decoro. – L’avvocato deve ispirare la
propria condotta all’osservanza dei doveri di probità,
dignità e decoro.
I - Deve essere sottoposto a procedimento
disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportamento
non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma
valutazione sul fatto commesso.
II - L’avvocato è soggetto
a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense
quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano
l’immagine della classe forense.
III - L’avvocato che sia
indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere
o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
ART. 6. - Doveri di lealtà e correttezza. – L’avvocato
deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e
correttezza.
I - L’avvocato non deve proporre
azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
ART. 7. - Dovere di fedeltà. – E'
dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
I - Costituisce infrazione disciplinare
il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari
all'interesse del proprio assistito.
II - L'avvocato deve esercitare
la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione
gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.
ART. 8. - Dovere di diligenza. – L’avvocato deve adempiere
i propri doveri professionali con diligenza.
ART. 9. - Dovere di segretezza
e riservatezza. – È dovere, oltre che diritto, primario
e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata
e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita
o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I - L’avvocato è tenuto
al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli
ex-clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale.
II - La segretezza deve essere
rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all’avvocato
per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
III - L’avvocato è tenuto
a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri
collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello
svolgimento dell’attività professionale.
IV - Costituiscono eccezione alla
regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni
relative alla parte assistita sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di
difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte
dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto
in una controversia tra avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della
difesa degli interessi dell’assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente
necessario per il fine tutelato.
ART. 10. - Dovere di indipendenza. – Nell'esercizio
dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare
la propria indipendenza e difendere la propria libertà da
pressioni o condizionamenti esterni.
I - L'avvocato non deve tener
conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
II - Costituisce infrazione disciplinare
il comportamento dell'avvocato che stipuli con soggetti che esercitano
il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.
ART. 11. - Dovere di difesa. – L’avvocato
deve prestare la propria attività difensiva anche quando
ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I - L’avvocato che venga
nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia possibile,
comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi
un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere
un compenso, che anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito
a norma di legge.
II - Costituisce infrazione disciplinare
il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito
patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per
la prestazione di tale attività.
ART. 12. - Dovere di competenza. – L’avvocato
non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con
adeguata competenza.
I - L’avvocato deve comunicare
all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta,
valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità,
l’opportunità della integrazione della difesa con altro
collega.
II - L’accettazione di un
determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere
quell’incarico.
ART. 13. - Dovere di aggiornamento professionale. – E'
dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali svolga l'attività.
I - L'avvocato realizza la propria
formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione
a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
II - E' dovere deontologico dell'avvocato
quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense
e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli obblighi
e i programmi formativi.
ART. 14. - Dovere di verità - Le dichiarazioni
in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi,
che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato,
e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere
e comunque tali da non indurre il giudice in errore.
I - L'avvocato non può introdurre
intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore
non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni
di persone informate sui fatti che sappia essere false.
II - L'avvocato è tenuto
a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei
provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste
sul presupposto della medesima situazione di fatto.
ART. 15. - Dovere di adempimento previdenziale
e fiscale.
- L'avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti
dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali
a suo carico, secondo le norme vigenti.
ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità. – E'
dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative
alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il
parere del proprio Consiglio dell'ordine.
I - L'avvocato non deve porre
in essere attività commerciale o di mediazione.
II - Costituisce infrazione disciplinare
l'avere richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità,
non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
ART. 17. - Informazioni sull’esercizio
professionale. – L'avvocato può dare informazioni sulla
propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della
tutela dell'affidamento della collettività.
Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e
correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal
segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome
dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la
dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole,
elogiativa, comparativa.
I - Sono consentite, a fini non
lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di
studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline
attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o
di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine
del luogo di svolgimento dell'evento.
II - E' vietato offrire, sia direttamente
che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali
al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago
e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
III - E' altresì vietato
all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata
e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico
affare.
IV - E' consentita l'indicazione
del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio,
purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente
previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi
sia il consenso unanime dei suoi eredi.
ART. 17 bis. - Mezzi di informazione
consentiti. – L'avvocato può dare informazioni sulla
propria attività professionale utilizzando esclusivamente
i seguenti mezzi:
1) la carta da lettera, i biglietti
da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime,
approvazione del Consiglio dell'ordine dove lo studio ha la sede
principale.
In essi devono essere indicati:
• la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei
professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto
in forma associata o societaria;
• il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto ciascuno
dei componenti lo studio;
• la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i
recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del
sito web, se attivato.
Possono essere indicati soltanto:
• i titoli accademici;
• i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
• l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
• il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio
in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della
professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie;
• i settori di esercizio dell'attività professionale (civile,
penale, amministrativo, tributario) e, nell'ambito di questi, eventuali materie
di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie;
• le lingue conosciute;
• il logo dello studio;
• gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
• l'eventuale certificazione di qualità dello studio (l'avvocato
che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare
presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso
di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di
applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste
all'ingresso dell'immobile ove è ubicato lo studio dell'avvocato
e presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione
della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono
e della sua collocazione all'interno dello stabile;
3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche,
le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche;
4) i siti web con domini propri e direttamente
riconducibili all'avvocato, allo studio legale associato, alla società di
avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti
e previa comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza.
Nel sito deve essere riportata l'indicazione del responsabile nonché i
dati previsti dall'art. 17 e dal punto 1) dell'art. 17 bis.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante
l'indicazione diretta o tramite banner o pop~up di alcun tipo. Possono essere
indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1).
ART. 18. - Rapporti con la stampa. – Nei
rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato
deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare
interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
I - II difensore, con il consenso
del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire
agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte
dal segreto di indagine.
II - In ogni caso, nei rapporti
con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto
divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale,
di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di
stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi
di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare
conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
III - E' consentito all'avvocato,
previo parere favorevole del Consiglio dell'ordine di appartenenza,
di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione
del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela. – È vietata
l’offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta
all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori
o altri mezzi illeciti.
I - L’avvocato non deve corrispondere
ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione
o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione
di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare
l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione
o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
ART. 20. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive. – Indipendentemente
dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni
sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale
in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati,
delle controparti e dei terzi.
I - La ritorsione o la provocazione
o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della
regola deontologica.
ART. 21. - Divieto di attività professionale
senza titolo o di uso di titoli inesistenti. – L'iscrizione
all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività giudiziale
e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per
l'utilizzo del relativo titolo.
I - Costituisce illecito disciplinare
l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento
di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
II - Costituisce altresì illecito
disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli, o, in qualsiasi
altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati
o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o
consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici,
anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.
III - L'avvocato può utilizzare
il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario
di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica,
la materia di insegnamento e la facoltà.
IV - L'iscritto nel registro dei
praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso
il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione
di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale
abilitazione.
II RAPPORTI CON I
COLLEGHI
ART. 22. - Rapporto di colleganza in genere. – L'avvocato
deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento
ispirato a correttezza e lealtà.
I - L'avvocato che collabori con
altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle
sue richieste di informativa.
II - L'avvocato che intenda promuovere
un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio
della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto,
tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
III - L'avvocato non può registrare
una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel
corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso
di tutti i presenti.
ART. 23. - Rapporto di colleganza e dovere di
difesa nel processo. – Nell'attività giudiziale l'avvocato
deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di
difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto
a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione
di incontro con i colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi a
qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo
dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.
III - Il difensore, che riceva
l'incarico di fiducia dall'imputato, è tenuto a comunicare
tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato
d'ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto
di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento
di quanto è dovuto al difensore d'ufficio per l'attività professionale
eventualmente già svolta.
IV - Nell'esercizio del mandato
l'avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti,
anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della
parte assistita e nel rispetto della legge.
V - Nei casi di difesa congiunta, è dovere
del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta
processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune
assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
VI - L'interruzione delle trattative
stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie,
deve essere comunicata al collega avversario.
ART. 24. - Rapporti con il Consiglio dell’ordine. – L'avvocato
ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine di appartenenza,
o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali
osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine
ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua
conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della
giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I - Nell'ambito di un procedimento
disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli
e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce
autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere
valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero
convincimento.
II - Qualora il Consiglio dell'ordine
richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione
ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad
ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante,
la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito
disciplinare.
III - L'avvocato chiamato a far
parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico con diligenza,
imparzialità e nell'interesse generale.
IV - L'avvocato ha il dovere di
comunicare senza ritardo al Consiglio dell'ordine di appartenenza
ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione
di associazioni o società professionali e i successivi eventi
modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari
e anche recapiti professionali.
ART. 25. - Rapporti con i collaboratori dello
studio.
– L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare
la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione
all’apporto ricevuto.
ART. 26. - Rapporti con i praticanti. – L’avvocato è tenuto
verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire
la
proficuità della pratica forense al fine
di consentire un’adeguata formazione.
I - L’avvocato deve fornire
al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso,
dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto
professionale ricevuto.
II - L’avvocato deve attestare
la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di
pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere
a motivi di favore o di amicizia.
III - È responsabile disciplinarmente
l’avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva
non consentita.
ART. 27. - Obbligo di corrispondere con il collega.
–
L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con
la controparte che sia assistita da altro legale.
I - Soltanto in casi particolari,
per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora
od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere
indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone
copia per conoscenza al legale avversario.
II - Costituisce illecito disciplinare
il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte,
sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare
quest’ultimo e ottenerne il consenso.
ART. 28. - Divieto di produrre la corrispondenza
scambiata con il collega. – Non possono essere prodotte o
riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque
la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con
i colleghi.
I. - E' producibile la corrispondenza
intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo,
di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II. - E' producibile la corrispondenza
dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.
III. - L'avvocato non deve consegnare
all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può,
qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista
che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi
criteri di riservatezza.
ART. 29. - Notizie riguardanti il collega. – L'esibizione
in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del
collega avversario e l'utilizzazione di notizie relative alla sua
persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e
che l'uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
I - L'avvocato deve astenersi
dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale
di un collega.
ART. 30. - Obbligo di soddisfare le prestazioni
affidate ad altro collega. – L'avvocato che scelga e incarichi
direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza
o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la
parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato,
anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.
ART. 31. - Obbligo di dare istruzioni al collega
e obbligo di informativa. – L’avvocato è tenuto
a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo,
del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni
dettagliate sull’attività svolta e da svolgere.
I - L’elezione di domicilio
presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.
II - È fatto divieto all’avvocato
corrispondente di definire direttamente una controversia, in via
transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico.
III - L’avvocato corrispondente,
in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno
per la tutela degli interessi della parte, informando non appena
possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.
ART. 32. - Divieto di impugnazione della transazione
raggiunta con il collega. – L’avvocato che abbia raggiunto
con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle
parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della
transazione intervenuta, salvo che l’impugnazione sia giustificata
da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
ART. 33. - Sostituzione del collega nell’attività di
difesa.
–
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio,
per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale
dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito,
adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva,
perché siano soddisfatte le legittime richieste per
le prestazioni svolte.
I - L’avvocato sostituito
deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga
senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti
gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
ART. 34. - Responsabilità dei
collaboratori, sostituti e associati. – Salvo che il fatto
integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori,
sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per
il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente
responsabile soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano
i fatti specifici commessi.
III RAPPORTI CON LA
PARTE ASSISTITA
ART. 35. - Rapporto di fiducia. – Il
rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I - L’incarico deve essere
conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.
Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse
della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l’incarico
può essere accettato soltanto con il consenso della parte
assistita.
II - L’avvocato deve astenersi,
dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito
rapporti di natura
economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire
sul rapporto professionale.
ART. 36. - Autonomia del rapporto. – L’avvocato
ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita
nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza
della legge e dei principi deontologici.
I - L’avvocato non deve consapevolmente
consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti,
atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
II - L’avvocato, prima di
accettare l’incarico, deve accertare l’identità del
cliente e dell’eventuale suo rappresentante.
III - In ogni caso, nel rispetto
dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l’avvocato
deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili
a un cliente esattamente individuato.
IV - L’avvocato deve rifiutare
di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti
possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione
di una operazione illecita.
ART. 37. - Conflitto di interessi. – L'avvocato
ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale
quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio
assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche
non professionale.
I - Sussiste conflitto di interessi
anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini
la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito,
ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare
ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di
un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento
di un nuovo incarico.
II - L'obbligo di astensione opera
altresì se le parti aventi interessi configgenti si rivolgano
ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati
o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.
ART. 38. - Inadempimento al mandato. – Costituisce
violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente
compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile
e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
I - Il difensore d’ufficio
deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine; ove
sia impedito di partecipare a singole attività processuali
deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente
ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile
dell’adempimento dell’incarico.
ART. 39. - Astensione dalle udienze. – L’avvocato
ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata
dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del
codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I - L’avvocato che eserciti
il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare
preventivamente gli altri difensori costituiti.
II - Non è consentito aderire
o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie
contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione
non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o
a proprie specifiche attività, così come l’avvocato
che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi
giorni o per particolari proprie attività professionali.
ART. 40. - Obbligo di informazione. – L'avvocato è tenuto
ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico
delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle
attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi
di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad
informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli,
quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia
richiesta.
I - Se richiesto, è obbligo
dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima
inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
II - E' obbligo dell'avvocato
comunicare alla parte assistita la necessità del compimento
di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o
altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso
di trattazione.
III - Il difensore ha l'obbligo
di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio
del mandato se utile all'interesse di questi.
ART. 41. - Gestione di denaro
altrui. – L’avvocato deve comportarsi con puntualità e
diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito
o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della
parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente
conto.
I - Costituisce infrazione disciplinare
trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute
per conto della parte assistita.
II - In caso di deposito fiduciario
l’avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte
e ad attenervisi.
ART. 42. - Restituzione di documenti. – L’avvocato è in
ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita
la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento
del mandato quando questa ne faccia richiesta.
I - L’avvocato può trattenere
copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita,
solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione
del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.
ART. 43. - Richiesta di pagamento. – Durante
lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere
la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed
a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali,
commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni
richieste per lo svolgimento dell'incarico.
I - L'avvocato deve tenere la
contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti
ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota
dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le
prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
II - L'avvocato non deve richiedere
compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta.
III - L'avvocato non può richiedere
un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato
spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
IV - L'avvocato non può condizionare
al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di prestazioni
professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse
per conto di questa.
V - E' consentito all'avvocato
concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative solo
in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché siano
proporzionali al prevedibile impegno.
ART. 44. - Compensazione. – L'avvocato ha
diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte
assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone
avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute,
a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso
della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate
in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari
ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero
quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente
accettata dalla parte assistita.
I - In ogni altro caso, l'avvocato è tenuto
a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le
somme riscosse per conto di questa.
ART. 45. - Divieto di patto di quota lite. – È vietata
la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della
prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una
percentuale rapportata al valore della lite.
I - È consentita la pattuizione
scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto,
in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto
in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.
ART. 46. - Azioni contro la parte assistita per
il pagamento del compenso. – L’avvocato può agire
giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento
delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
ART. 47. - Rinuncia al mandato. – L’avvocato
ha diritto di rinunciare al mandato.
I - In caso di rinuncia al mandato
l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato
alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario
fare per non pregiudicare la difesa.
II - Qualora la parte assistita
non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore,
nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non è responsabile
per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare
la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III - In caso di irreperibilità,
l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera
raccomandata alla parte assistita all’indirizzo anagrafico
e all’ultimo domicilio conosciuto. Con l’adempimento
di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato
da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito
abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
IV RAPPORTO CON LA
CONTROPARTE,
I MAGISTRATI E I TERZI
ART. 48. - Minaccia di azioni alla controparte. – L'intimazione
fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti
sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita
quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative
giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta,
invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate
o vessatorie.
I - Qualora ritenga di invitare
la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare
un giudizio, l'avvocato deve precisarle che può essere accompagnata
da un legale di fiducia.
II - L'addebito alla controparte
di competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso,
purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio
assistito.
ART. 49. - Pluralità di azioni nei confronti
della controparte. – L’avvocato non deve aggravare
con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria
della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive
ragioni di tutela della parte assistita.
ART. 50. - Richiesta di compenso
professionale alla controparte. – È vietato richiedere
alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale,
salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo
del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.
I - In particolare è consentito
all’avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio
compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale
e di inadempimento del proprio cliente.
ART. 51. - Assunzione di incarichi contro ex-clienti.
- L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa
quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto
professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello
espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato
di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale
già esaurito.
I - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente
i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare,
in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive
tra i medesimi.
ART. 52. - Rapporti con i testimoni. – L’avvocato
deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze
oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a
conseguire deposizioni compiacenti.
I - Resta ferma la facoltà di
investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di
procedura penale, e nel
rispetto delle disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il
difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle
disposizioni previste nello
svolgimento delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore
ha il dovere di valutare la necessità o l’opportunità di
svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli
obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull’oggetto,
sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione
dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti,
collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti
tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni
e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico,
anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando
il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare i risultati
esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di
mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni
difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel
procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse
del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l’obbligo
di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione
delle
investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per
l’esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore
e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto
qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni
difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle
spese
documentate.
8. Il difensore deve informare
le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria
qualità, senza obbligo di
rivelare il nome dell’assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare
le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di
non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti
al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale
davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del
difensore.
10. Il difensore deve altresì informare
le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento
o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno
della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate
a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende
compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso
di chi ne abbia la
disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura
dell’atto da compiere, nonché della possibilità che, ove
non sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni
scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il
difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della
stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se
non risulta assistita, nell’invito è indicata l’opportunità che
comunque un legale sia consultato e intervenga all’atto. Nel
caso di persona minore, l’invito è comunicato anche
a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di
intervenire all’atto.
13. Il difensore, anche quando
non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle
cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di
rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque
porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle
dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare
in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta
la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere
documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto
a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni
né al suo difensore.
ART. 53. - Rapporti con i magistrati. – I
rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e
al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
I - Salvo casi particolari, l’avvocato
non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice
incaricato del processo
senza la presenza del legale avversario.
II - L’avvocato chiamato
a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti
gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.
III - L’avvocato non deve
approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o
di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze.
In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti
nell’esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza
di terze persone.
ART. 54. - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. – L’avvocato
deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici
a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
ART. 55. - Arbitrato. – L'avvocato chiamato
a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare
il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare
che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
I - L'avvocato non può assumere
la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali
con una delle parti.
II - L'avvocato non può accettare
la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita
da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero
che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto
e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza,
al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
III - L'avvocato che sia stato
richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per
iscritto, nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di ragioni ostative
all'assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di
tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale
con una delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni
ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare
l'incarico solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione.
IV - L'avvocato che viene designato
arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare
la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze
e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza
in ragione del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata
a tutte le parti.
ART. 56. - Rapporti con i terzi. – L’avvocato
ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti
del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente
e di tutte le persone in genere con cui venga in
contatto nell’esercizio della professione.
I - Anche al di fuori dell’esercizio
della professione l’avvocato ha il dovere di comportarsi, nei
rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia
che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere
i doveri professionali e nella dignità della professione.
ART. 57. - Elezioni forensi. – L'avvocato
che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati,
ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi
con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone
alla dignità delle funzioni.
I - E' vietata ogni forma di propaganda
elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni
e durante le operazioni di voto.
II - Nelle sedi di svolgimento
delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle
liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento
delle operazioni di voto.
ART. 58. - La testimonianza dell’avvocato. – Per
quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come
testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria
attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.
I - L’avvocato non deve mai
impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei
fatti esposti in giudizio.
II - Qualora l’avvocato intenda
presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non
potrà riassumerlo.
ART. 59. - Obbligo di provvedere all’adempimento
delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. – L’avvocato è tenuto
a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni
assunte nei confronti dei terzi.
I - L’inadempimento ad obbligazioni
estranee all’esercizio della professione assume carattere di
illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità,
sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato
di rispettare i propri doveri professionali.
V DISPOSIZIONE FINALE
ART. 60. - Norma di chiusura. – Le
disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni
dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito
di applicazione dei principi generali espressi.
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